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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Testo Unico  (D.Lgs. 81.08) che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro individua nel lavoratore il soggetto che esercita un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, anche soltanto per imparare un mestiere, un’arte o una professione.

Affinché possa sussistere il rapporto di dipendenza, il lavoratore deve svolgere una prestazione subordinata che non si sostanzia soltanto in un dover rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme poste a tutela dell’incolumità fisica di tutti i dipendenti dell’azienda, e a servirsi degli strumenti e delle misure preventive messe a disposizione dall’azienda sistenendo dei costi significativi a tutela della loro incolumità.

D’ora in avanti tutta la legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sarà caratterizzata da un principio dominante: il lavoratore è il primo garante della sicurezza in azienda. Il suo comportamento unito al suo impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro, osservando le norme sulla prevenzione e sicurezza, contribuiscono adassegnargli un ruolo attivo all’interno di quella parte dell’organizzazione aziendale che si adopera costantemente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Questi principi sono stati dettagliatamente esposti nel D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi fondamentali dei lavoratori, poiché ad essi spetta l’onere di occuparsi della propria salute e sicurezza e di quella degli altri soggetti che si trovano all’interno dell’azienda, stabilendo inoltre che la responsabilità di eventuali azioni od omissioni ricade sempre sui lavoratori.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

  • collaborare con il datore di lavoro, all’osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di lavoro in materia di protezione;
  • utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i macchinari da lavoro, le sostanze tossiche, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
  • adoperare correttamente i dispositivi di protezione ;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
  • non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
  • non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
  • prendere parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
  • sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

Rispetto alla legge 626/1994dunque, l’attuale Testo Unico ha introdotto delle novità particolarmente importanti per la figura del lavoratore. Oggi infatti viene risaltato il suo ruolo attivo, la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più come accadeva in passato soltanto un esecutore di ordini e mansioni.

Pertanto il lavoratore, cooperando con il datore di lavoro, è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all’interno dell’azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni non solo ai dipendenti, ma a tutti i presenti all’interno dell’azienda.

MODALITA’ OPERATIVE:

Il Check up Preliminare proposto dai tecnici della MQS prevede;

SOPRALLUOGO TECNICO
Finalizzato alla valutazione dei rischi per la sicurezza derivante da carenze strutturali e su sistemi di protezione di: – Macchinari
– Rischi Elettrici
– Incendi e/o esplosioni
– Edifici
DISPOSIZIONI ED ELENCO DELLE DICHIARAZIONI I CONFORMITA’ DA PRODURRE;
Valutazione dei più importanti fattori di rischio per la salute:
– Rischi Chimici e Fisici
– Dispositivi di Protezione Individuale
– Rischi Specifici:
1) VDT
2) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
3) USO DI AGENTI BIOLOGICI E CANCEROGENI ecc.

A seguito dell’avvenuto check-up verrà elaborata una “relazione sintetica” evidenziando le azioni prioritarie da intraprendere

SVILUPPO E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La valutazione del rischio diviene ancor più l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche “l’elaborazione del documento” di valutazione dei rischi (DVR).
Per quanto riguarda la valutazione, viene ulteriormente specificato il concetto relativo a “tutti i rischi” oggetto della valutazione, secondo le previsioni della normativa comunitaria, e tra le fattispecie esemplificate si fa riferimento anche allo “stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004″, alla “differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi” (art. 28 comma 1); è stata, inoltre accolta un’importante proposta relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza, “secondo quanto previsto dal D.Lgs.151/2001″ .
Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di precisazione:
  • obbligo di individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento.
Viene finalmente esplicitato in nel testo legislativo che, previa richiesta, il DVR al pari del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze), deve essere consegnato in copia all’RLS. L’autocertificazione attualmente prevista per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovrà essere sostituita dal rispetto di “procedure standardizzate” che la Commissione consultiva deve approvare entro il dicembre 2010 e che entreranno in vigore non oltre il 30 giugno 2012.
Dette procedure standardizzate è previsto possano essere adottate, una volta definite, anche dalle imprese sino a 50 dipendenti. Le attuali disposizioni continueranno ad essere adottate fino all’emanazione delle procedure standardizzate. Da tali procedure standardizzate sono comunque escluse le attività che presentano maggiore rischiosità.

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-Statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08

 

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