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Approvato, in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, un decreto legislativo per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio nazionale: il provvedimento darà attuazione del meccanismo “a regime” della direttiva 2015/412/UE.

Normativa nazionale “contro” UE

Con il CdM 28 luglio 2016, n. 124 è stato avviato l’iter di un provvedimento che darà la possibilità all’Italia di vietare o limitare, a determinate condizioni, la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) nel proprio territorio.
Il CdM, infatti, ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF), il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE sulla coltivazione di OGM (la direttiva 2001/18/CE era stata recepita dal D.Lgs n. 224/2003, più volte modificato).
Si tratta della tappa finale della lunga “battaglia” condotta in questi anni dal nostro Paese per modificare la normativa europea che disciplina l’utilizzo in agricoltura degli OGM, tema che è stato al centro del dibattito parlamentare sin dall’inizio dell’attuale Legislatura e che ha visto l’approvazione di numerose mozioni sull’argomento e un’intensa attività svolta in sede europea.
Il fine ultimo è sempre stato quello di introdurre la possibilità per gli Stati membri di vietare, a determinate condizioni, la coltivazione degli organismi geneticamente modificati nel proprio territorio, possibilità che è stata riconosciuta con l’approvazione il 13 gennaio 2015 da parte del Parlamento europeo della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE: come accennato, le nuove disposizioni sono state trasfuse nella direttiva 2015/412/UE, entrata in vigore il 2 aprile 2015.
In materia di ricorda il D.L. n. 279/2004, il provvedimento più rilevante adottato dall’Italia sull’utilizzo degli OGM in agricoltura, che ha introdotto una organica disciplina sulla coesistenza tra l’agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

La direttiva 2015/412/UE e il regime transitorio

La direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 ammette la libertà di coltivazione di OGM da parte degli Stati membri, per motivi sociali ed economici. Il provvedimento ha innovato il quadro normativo sulla coltivazione di OGM apportando, innanzitutto delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE in quanto stabilisce che gli Stati membri siano liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio: in tal modo, un singolo Paese può chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non sono più connessi solamente al verificarsi di casi di emergenza o di “nuove prove” relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l’ambiente.
In base alla direttiva 2015/412/UE, inoltre, gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati devono anche preoccuparsi di evitare contaminazioni dei terreni dei vicini dove gli stessi OGM sono vietati.
Più in dettaglio, da un punto di vista tecnico-normativo, la direttiva 2015/412/UE ha inserito due nuovi articoli nel corpo della direttiva 2001/18/CE:
— l’art. 26-ter, che ha stabilito un meccanismo “a regime”, a sua volta articolato in due fasi, da attuarsi nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM ai sensi della Direttiva 2001/18/CE o del Regolamento (CE) n. 1829/2003, o nel corso del rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione,
— l’art. 26-quater, che ha disposto una serie di misure transitorie.
In base al meccanismo “a regime”, gli Stati membri, durante la procedura europea di autorizzazione all’immissione in commercio, possono intervenire in prima battuta chiedendo alla ditta interessata, per il tramite della Commissione, di adeguare l’ambito geografico dell’evento transgenico in modo che la sua coltivazione sia esclusa totalmente o in parte dal proprio territorio nazionale. Nel caso in cui la ditta non accetti l’adeguamento richiesto dallo Stato membro, questo può adottare provvedimenti nazionali che vietano o limitano la coltivazione dell’OGM in questione sulla base di motivi che esulano da quelli già esaminati dall’EFSA nel corso della valutazione del rischio e che sono connessi a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l’articolo 26 bis;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
L’art. 26-quater, invece, ha disciplinato le misure transitorie da intraprendersi da parte degli Stati membri dell’Unione nelle more dell’attuazione della stessa direttiva 2015/412/UE, stabilendo che:
— durante il periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore della Direttiva (cioè, tra il 2 aprile e il 3 ottobre 2015) uno Stato membro potesse richiedere l’adeguamento dell’ambito geografico di una richiesta di autorizzazione alla coltivazione presentata o di un’autorizzazione concessa ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del Regolamento (CE) n. 1829/2003, prima del 2 aprile 2015;
— a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri nei cui territori vengono coltivati OGM, debbano adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi di eventuali contaminazioni transfrontaliere.

Direttiva 2015/412/UE, recepimento in due atti

Nell’ordinamento italiano, il recepimento della direttiva 2015/412/UE è stato ripartito in due provvedimenti:
– con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), è stata data delega al Governo per adottare il decreto legislativo di attuazione della nuova direttiva;
– con la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), è stata data attuazione alle misure transitorie della nuova direttiva.
1) recepimento delle misure transitorie
In applicazione della “legge europea 2014” (legge n. 115/2005), il MiPAAF di concerto con il MATTM e il Ministero della Salute, dopo il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni, ha trasmesso alla Commissione europea le richieste di adeguamento dell’ambito geografico delle domande di autorizzazione già concesse o in via di concessione per 8 mais geneticamente modificati, al fine di escludere il territorio italiano dalla loro coltivazione.
In particolare, l’art. 20, comma 1, della “Legge europea 2014”, ha stabilito che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, richiedesse alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l’adeguamento dell’ambito geografico delle notifiche o delle domande presente prima dell’entrata in vigore della direttiva. Pertanto, il 1 ottobre 2015, il Ministro Martina, di concerto con di concerto con il Ministro dell’Ambiente Galletti e il Ministro della Salute Lorenzin, ha inviato alla Commissione Europea le richieste di adeguamento dell’ambito geografico dei seguenti OGM:
1. mais MON810 (Monsanto Europe)
2. mais MIR604 (Syngenta Crop Protection AG)
3. mais 59122 (Pioneer HI-bred International)
4. mais GA21 (Syngenta Crop Protection AG)
5. mais 1507 x 59122 (Dow Agroscience LLC)
6. mais Bt11 x MIR604 x GA21 (Syngenta Crop Protection AG)
7. mais 1507 (Pioneer HI-bred International)
8. mais Bt 11 (Syngenta Seeds).
2) recepimento del meccanismo “a regime”
Invece, con la promulgazione della legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014), hanno avuto inizio i lavori per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento dell’art. 26-ter della direttiva 2015/412/UE, che disciplina la procedura “a regime” relativa a tutti gli OGM per i quali la domanda per il rilascio dell’autorizzazione europea all’immissione in commercio è presentata dopo il 2 aprile 2015.
Si tratta per l’appunto dello schema di decreto legislativo approvato dal CdM del 28 luglio 2016, il quale riconosce la possibilità per gli Stati Ue di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio.
Così come per le misure transitorie, il MiPAAF è stato individuato quale Autorità nazionale competente per l’applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2015/412/UE.
Fonte: Quotidiano IPSOA Sistema Sicurezza e Ambiente